La disciplina vigente della gestione delle imprese assicurative, centrata sulla valutazione del rischio, ha determinato, rispetto al precedente ordinamento sezionale, un significativo ampliamento della discrezionalità amministrativa.
Tale discrezionalità è esercitata in un sistema entro il quale, per un verso, lattività di vigilanza dellIVASS ha come scopo principale la tutela degli assicurati, e, per laltro, assumono rilievo anche le istanze di remunerazione dei soci, come di consueto avviene nei mercati vigilati.
La Direttiva 2009/138/CE, recepita con d.lgs. n. 74/2015, ha introdotto nuove modalità di misurazione degli impegni delle imprese assicurative verso i contraenti, definendone le modalità di informazione al pubblico e allAutorità di vigilanza; ha dettato, infine, regole di governance.
Gli amministratori sono chiamati, pertanto, a un complesso bilanciamento tra tensioni contrapposte, reso ancor più difficoltoso dal fatto che le imprese assicurative destinatarie di provvedimenti dellAuthority concretantisi nellavocazione dellapplicazione delle regole di solvibilità non hanno facoltà, in sede di impugnazione, di opporre la Business Judgement Rule.