La Parte speciale del diritto penale comprende linsieme delle singole norme incriminatrici, cioè dei vari reati con le relative pene edittali, nonché delle norme non incriminatrici (definitorie, derogatorie, circostanzianti, scriminanti, scusanti, esimenti, estintive), relative ad un singolo reato o a più reati specifici. E si differenzia dalla Parte generale, che comprende il complesso di principi generali e di regole comuni, sanciti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria, e validi per la generalità dei reati o per categorie di essi, senza che debbano essere richiamati o ripetuti nella descrizione delle singole figure criminose, e che individuano, altresì, gli elementi differenzianti lillecito penale dagli illeciti extrapenali.
La «Parte speciale» del nostro «Diritto penale» comprende, innanzitutto, la trattazione dei «Delitti contro la persona», dei «Delitti contro il patrimonio» e dei «Delitti contro la pubblica amministrazione».
Tale raggruppamento, se non è conforme a precisi criteri classificatori, risponde nondimeno a profonde esigenze didattiche, data la particolare significatività di «campione» dei suddetti delitti, sotto diversi profili (per frequenza statistica, rilevanza pratica, importanza dommatica, struttura ontologica, fattispecie generali, ecc.), e la conseguente imprescindibilità nellinsegnamento della parte speciale del diritto penale.