La teoria generale del diritto sembra schiudersi a nuove prospettive din¬dagine che pongono in discussione i temi tradizionali del diritto civile. Recenti studî testimoniano come uno degli àmbiti in cui più avvertito è il senso dellinvocato rinnovamento risulti quello dei vincoli che collegano più debitori o più creditori nei reciproci rapporti: «si tratta notoriamente di una delle aree che continuano a mostrarsi più sensibili alle divergenze fra giuristi e ai conflitti delle decisioni dei giudici». Essi rintracciano, comè evidente, la propria concettuale matrice nella obligatio, la quale costituisce «il grande common core della tradizione di civil law, dal diritto romano fino ai modelli codificati in Francia e Germania». Nonostante il ruolo cardinale assunto dalla obbligazione nella tradizione giuridica continentale, alcuni dei più rilevanti aspetti teorici, da cui discendono notevoli risvolti applicativi, risultano ancora immersi in categorie storiche, le quali, sebbene abbiano consentito di erigere architetture sistematiche complesse, paiono oggi inconciliabili con la moderna conformazione dellidea di relazione innervante i vincoli che astringono più soggetti verso altri. Nella segnata prospettiva, si combinano due argomenti interrelati che rivestono particolare significato se proiettati allinterno del rapporto obbligatorio: lindividuazione dei poteri creditorî nella solidarietà debitoria e la natura giuridica delladempimento. La necessità di schematizzare le conoscenze giuridiche mediante una dogmatica dei concetti, tendenza che ha caratterizzato a lungo la scienza del diritto, ha contribuito a una cristallizzazione dellobbligazione solidale. Collocata su una ideale linea di continuità con la tradizione del diritto romano, la solidarietà assurge a dispositivo di tutela del creditore, a cui, per tal via, sono conferiti i più ampî poteri nellàmbito della fase attuativa del rapporto. Da qui il costante riconoscimento, in favore del creditore, della libera electio; il che riflette una concezione, storicamente radicata, secondo cui nelle obbligazioni solidali tale soggetto «ist gewissermaßen ein juristischer Pascha». La centralità dellinteresse creditorio ha rinvigorito lidea che la disciplina della solidarietà passiva debba declinarsi in senso conforme a una certa ratio, la quale, per il tramite dellampliamento dei patrimonî aggredibili e del particolare legame fra più obbligazioni, risponderebbe solo a una esigenza di protezione della parte (comunemente denominata) attiva del rapporto giuridico. Lessenzialità di unindagine accentrata sulla valorizzazione del dato di esperienza induce però a imprendere il tentativo di svolgere una riflessione rinnovata su un tema classico, provando a cogliere quellinvito a «un ripensamento delle categorie ordinanti, anche più tradizionali e quindi apparentemente più solide».